Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la modifica dell’art. 25-bis del Codice Deontologico Forense in materia di equo compenso, approvata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 959 del 23 gennaio 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026.
La norma interviene per delimitare con precisione l’ambito di applicazione della disciplina sull’equo compenso, chiarendo – anche a seguito delle osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – che gli obblighi e i divieti si applicano esclusivamente ai rapporti professionali con i cosiddetti “contraenti forti”: imprese bancarie e assicurative, grandi imprese con più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro, Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica.
Con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile, il CNF ha invitato tutti gli Ordini territoriali a garantire la massima diffusione del testo aggiornato e a vigilarne la corretta applicazione. Il sistema sanzionatorio prevede la censura in caso di pattuizione di un compenso non equo e l’avvertimento per la mancata informativa scritta al cliente. La riforma si inquadra nel solco della Legge n. 49/2023 sull’equo compenso e, in parallelo, l’iter parlamentare per l’aggiornamento complessivo della disciplina della professione forense (L. 247/2012) è in fase di accelerazione, con possibile approvazione in Aula già entro maggio 2026.
Fonte: Consiglio Nazionale Forense, Circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026 – Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026 | Altalex.com, 14 aprile 2026 | Diritto.it, aprile 2026

