Divieto di avvicinamento: nemmeno la vittima può autorizzarne la violazione.

Il divieto di avvicinamento è una misura cautelare con cui il giudice impone a una persona indagata o imputata di non avvicinarsi alla persona offesa, alla sua abitazione, al luogo di lavoro o ad altri luoghi da questa abitualmente frequentati.

La misura viene adottata quando l’autorità giudiziaria ritiene concreto il rischio che possano verificarsi nuove condotte violente, minacciose o persecutorie. Proprio per questa ragione, chi ne è destinatario deve rispettarla fino a quando non venga formalmente modificata o revocata dal giudice.

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 955 del 18.06.2026, ha chiarito che il “perdono” della vittima, la remissione della querela o il consenso alla ripresa dei contatti non autorizzano la violazione del divieto.

In altri termini, la persona offesa non può consentire autonomamente all’indagato di tornare presso l’abitazione comune, di incontrarla o di riprendere i rapporti, quando tali comportamenti siano vietati dal provvedimento cautelare.

La misura disposta ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., infatti, non è nella disponibilità della vittima. Essa costituisce un comando dell’autorità giudiziaria, fondato su una preventiva valutazione del rischio di reiterazione del reato, e può essere modificata o revocata soltanto dal giudice.

Ne consegue che chi pone in essere il comportamento vietato, o non osserva le prescrizioni imposte, può rispondere del reato previsto dall’art. 387-bis cod. pen. anche quando abbia agito con il consenso, su invito o dopo il perdono della persona offesa.

Nel caso esaminato, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di assoluzione che aveva escluso il dolo dell’imputato valorizzando la remissione della querela e il consenso della vittima al suo rientro nella casa coniugale.

Il principio affermato è dunque netto: fino a quando il giudice non interviene sul provvedimento cautelare, il divieto deve essere rispettato. Gli accordi privati tra le parti, per quanto spontanei o conciliativi, non possono neutralizzare un ordine dell’autorità giudiziaria.