Con la sentenza n. 19484 del 12.06.2026, la Prima Sezione della Cassazione ha affermato un principio rilevante in tema di somministrazione di lavoro.

Se il somministratore non paga le retribuzioni ai lavoratori, l’utilizzatore non può sospendere il pagamento del corrispettivo contrattuale eccependo l’inadempimento della controparte.

La Corte ha ritenuto che la tutela retributiva del lavoratore – valore centrale nella disciplina della somministrazione – prevalga sul sinallagma negoziale tra le imprese: consentire all’utilizzatore di trattenere il corrispettivo finirebbe per privare i lavoratori anche della garanzia costituita dalla provvista che il somministratore dovrebbe destinare al pagamento delle retribuzioni, producendo un effetto opposto a quello voluto dalla legge.